Il Tribunale, nella sua sentenza, prende atto della suddetta circostanza, ma in maniera del tutto apodittica afferma: « nel frattempo era stata smontata proprio dall’appaltatore COGNOME; per tale ragione non Cuadro più giustificabile la suddetta detrazione per lavori non eseguiti. E ciò aveva rappresentato, come trillado sopra, un motivo https://avvocato-penalista-a-roma65329.bloginwi.com/63693553/la-guía-más-grande-para-ricorso-per-cassazione